Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza
della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), come organo di consultazione, di proposta e di deliberazione in materia di alta direzione della politica delle informazioni per la sicurezza.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CNS:

          a) elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica delle informazioni per la sicurezza e provvede all'approvazione

 

Pag. 14

del piano dell'attività delle informazioni per la sicurezza, di seguito denominato «piano dell'attività», verificandone l'attuazione nei modi e nei tempi indicati dallo stesso Consiglio;

          b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, ai sensi del capo II, il direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, nonché il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

      3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del CNS fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, lettera b), il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per l'espletamento delle funzioni di cui al citato comma 2, lettera a), il CNS è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del CNS sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore esecutivo del DGS.
      4. Alle riunioni del CNS, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e, in qualsiasi momento e all'esclusivo fine di riferire, il direttore esecutivo del DGS, i direttori dell'AISE e dell'AISI, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.
      5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile procedere ad

 

Pag. 15

approfondimenti, integrazioni o chiarimenti, il CNS può procedere all'audizione di dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari dello Stato nonché di esperti.
      6. Il funzionamento del CNS è stabilito con apposito regolamento.